Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE ARCANA APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “GRUPPO VOLONTARIATO CROCE ARCANA APS”, con sede nel Comune di Fanano provincia di Modena.

L’Associazione potrà cambiare la sede legale senza modifiche statutarie a patto di ricadere nello stesso comune.

L’Assemblea e il Comitato Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

  1. L’Associazione è apolitica e apartitica, l’adesione è libera e volontaria ed è aperta a tutte le persone fisiche senza distinzione di etnia, razza, genere o fede. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai Soci a mezzo degli organi sociali previsti.

La ricopertura di cariche elettive si riveste in forma volontaria e senza riconoscimenti economici o di altra natura, ed è sancito l’assoluto divieto di lucro personale e di divisione tra gli associati del profitto associativo e del comune patrimonio materiale o immateriale.

E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e attività

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,

L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, quale strumento di tutela del territorio, di promozione dell’attività turistica di base e ricreativa per:

1. accrescere la conoscenza culturale, storica e ambientale,

2. potenziare il senso di appartenenza alla propria comunità,

3. stimolare uno sviluppo eco sostenibile del territorio;

4. accrescere le competenze degli associati nella promozione del territorio dal punto di vista sociale ed economico.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione può svolgere la propria attività:

a) sviluppando l’associazionismo e il volontariato per realizzare nuove forme di turismo, migliorare l’ospitalità e l’accoglienza e individuare nuove relazioni con il Comparto Turistico Sostenibile, Sociale e Solidale;

b) presenziando e pianificando manifestazioni turistiche ed eventi connessi o di richiamo turistico, promossi in proprio o da pubblici e privati comitati o associazioni del Terzo Settore che lo richiedessero;

c) organizzando e realizzando manifestazioni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;

d) gestendo in proprio o per conto, in occasione di particolari situazioni sociali ed economiche, delle strutture ristoro-ricettive e in caso di eventi speciali anche punti di ristorazione e somministrazione alimentare, dedicati agli associati ed ai turisti;

e) incentivando tra gli associati la diffusione dell’educazione turistica attraverso scambi culturali, gemellaggi con aziende, gruppi e operatori del settore;

f) realizzando iniziative (Media, Tv, Internet, Social) nei settori del turismo, della didattica e tecnica turistica, e dell’innovazione, con l’edizione e la diffusione tra gli associati di riviste, bollettini e news;

g) collaborando con enti pubblici e privati, associazioni turistiche, con consorzi e cooperative, che perseguano scopi e finalità affini, aderendo a organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

h) fornendo agli associati assistenza per la realizzazione del miglior rapporto possibile con la Domanda e l’Offerta turistica, in modo da dare risposta alle aspirazioni e alle attese di esperienze turistiche che consentano la crescita sociale e culturale delle persone e del territorio in generale;

l) promuovendo in proprio o gestendo o partecipando nelle diverse forme consentite, ad ogni altra iniziativa e attività diverse di impresa sociale o società privata, ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali enunciati e nel rispetto dei prìncipi dichiarati, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza anche con filiali, delegazioni o altre forme di sedi locali;

m) gestendo patrimoni immobiliari, amministrati a titolo di godimento di beni sociali nel compimento di attività strumentali e per svolgere le attività dell’associazione, ma che non consiste in attività avente carattere commerciale.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite, come prestazioni di assistenza al turista, consulenza informatica turistica, centri di ricerca sul Turismo, recupero e utilizzo turistico di Beni Comuni. L’organo deputato all’individuazione e approvazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è quello assembleare.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.3

Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

3) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci nei termini di legge, entro il 30 aprile.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Comitato Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza nessuna forma di discriminazione che sottoscrivono il Modulo di adesione all’Associazione, accettando senza riserve le norme statutarie e regolamentari, previa visione dello statuto e ne fanno proprie le finalità, versando la quota associativa prevista per l’anno in corso e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. E’previsto il diritto, entro 30 giorni dalla notifica del non accoglimento della domanda, di chiedere, alla prima Assemblea ordinaria convocata, il riesame della decisione.

3) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

6) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a dare il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’Associazione.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo o con invio dei documenti richiesto presso l’indirizzo mail fornito dal socio.

e) a frequentare i locali della sede sociale e gli impianti dell’Associazione o da essa gestiti; è consentito ad ogni socio di poter accedere accompagnato da un solo ospite non socio.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) Il Comitato direttivo (Organo di Amministrazione);

c) Il Presidente.

d) L’Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito e comunque temporaneo. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 8

L’Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di n. 2 deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo e patrimoniale, il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (se dovuto), il Preventivo e relative relazioni di Missione (se dovute);

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera sui ricorsi verso la esclusione dei Soci o il rigetto delle domande di ammissione;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e programmazione delle attività ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento o trasformazione dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5)L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro anziano del Comitato direttivo presente;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione al meno 15 giorni prima dell’assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Comitato direttivo.

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

Tutti i Soci indistintamente hanno il diritto e la facoltà di partecipare all’elezione degli incarichi sociali e direttivi e partecipare come candidati eleggibili se di maggiore età, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno 15 giorni.

E’ consentito il conferimento di delega ad altro socio, che deve avvenire in forma scritta, ed ogni socio potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

I membri dei Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La loro carica e le relative funzioni si intendono concluse dopo l’approvazione del bilancio riferito all’ultimo esercizio sociale in carica.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni e che abbiano regolarmente versato la quota associativa.

Le elezioni possono avvenire in qualsiasi momento dell’anno solare, preferibilmente nel periodo coincidente con il maggior afflusso turistico della località, pertanto i nuovi eletti, così come il Comitato direttivo, entreranno in funzione con l’inizio dell’esercizio sociale successivo.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Il presidente ed in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, hanno la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo;

c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione al meno 15 giorni prima dell’assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri dei Comitato.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

4) Il Presidente cura i rapporti dell’Associazione con gli Istituti di credito, potrà delegare alla firma degli atti o degli adempimenti il Segretario, se nominato, o altro componente del Comitato Direttivo.

Art.11

Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall’assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12

Devoluzione del patrimonio

1) In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 14

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Letto, approvato e sottoscritto

Fanano, 14/09/2025